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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, INTENDONO INSEDIARSI IN AREE DESTINATE DAI COMUNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 dell' 1 marzo 1975

Art. 7
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, sentito il parere delle organizzazioni sindacali regionali artigiane e tenuto conto delle determinazioni e graduatori stabilite dalla commissione tecnica regionale, ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi che verranno stanziati secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge, nel rispetto delle percentuali indicate nel precedente articolo 5.
Con le stesse deliberazioni la Giunta regionale stabilisce la percentuale del contributo da applicare sulla somma dichiarata ammissibile dal Comune territorialmente competente, variandola fra un minimo del 20% ed un massimo del 50% in rapporto al tipo di iniziativa e al carattere singolo o associato del soggetto aziendale che la intraprende.