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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 14

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1973- 1974 PER IL BIENNIO 1975- 1976

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 15 marzo 1975

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore nelle province della regione Emilia - Romagna per il biennio 1973/ 1974, ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 Sito esterno, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1975/ 1976.
Art. 2
Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 marzo 1975

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