LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 17
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 4 E DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 NONCHE' DELLE LEGGI REGIONALI 23 GENNAIO 1973, N. 8 E 25 GENNAIO 1973, N. 10, IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI AFFERENTI LA GESTIONE DI FONDI REGIONALI
(Legge di interpretazione autentica. Vedi note all'art. 4 e all'art. 5 della L.R. 11 ottobre 1972 n. 9; vedi nota al titolo della L.R. 23 gennaio 1973 n. 8. La L.R. 25 gennaio 1973 n. 10 è stata abrogata dalla L.R. 21 aprile 1999 n. 3).