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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 29
E' istituito il comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza del Consiglio e della Giunta nelle materie di cui alla presente legge.
Il Comitato è articolato in due sezioni:
- I sezione per l'urbanistica e l'edilizia pubblica;
- II sezione per la viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
La I sezione può essere convocata in formazione ridotta ai sensi dell'art. 32, per i compiti di cui all'art. 34.
Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

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