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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 30
Ciascuna sezione del comitato consultivo è così composta:
a) da un componente della Giunta regionale, dalla stessa designato, con funzioni di presidente. La Giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente, in caso di assenza o impedimento;
b) da undici esperti nelle materie di competenza di ciascuna sezione, nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a sei nominativi;
c) da nove collaboratori regionali, designati dalla Giunta regionale, da scegliersi tenuto conto della specifica competenza di ciascuna sezione;
d) da cinque esperti designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani ( ANCI);
e) da due esperti in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designati dalla sezione regionale dell'unione province italiane( UPI).
Il presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze di ciascuna sezione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi nonchè collaboratori regionali dei settori interessati.
Il presidente della sezione designerà, tra i componenti la sezione stessa, uno o più relatori sui singoli affari.
Fungerà altresì da relatore, senza diritto di voto, il collaboratore regionale cui sia stata affidata dal presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.
Su proposta di uno dei presidenti delle sezioni oppure della maggioranza di una delle sezioni stesse, esse potranno essere convocate in seduta congiunta quando si tratti di deliberare su argomenti di particolare importanza e che interessino sia l'una che l'altra sezione. In tal caso, la seduta delle sezioni congiunte verrà presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta da lui all'uopo delegato.
Le funzioni di segretario di ciascuna sezione sono esercitate da un collaboratore regionale nominato dal Presidente della Giunta con il decreto di costituzione;
in caso di seduta congiunta, funge da segretario del comitato il segretario della sezione proponente.

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