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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 31
Alle sedute di ciascuna sezione o delle sezioni congiunte sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno.
I presidenti possono altresì invitare alle sedute i rappresentanti di organi od uffici centrali e periferici dello Stato, nonchè di enti e organizzazioni anche comprensoriali i cui compiti risultino comunque connessi con gli argomenti da trattare.
I pareri del comitato e delle sezioni vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.
Le adunanze del comitato e delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consesso ed i pareri sono validi quando siano adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

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