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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 32
La I sezione in formazione ridotta è costituita da componenti della I sezione stessa, come segue:
a) dal presidente;
b) da tre esperti in materia urbanistica, di cui due in rappresentanza della maggioranza;
c) da tre collaboratori regionali addetti all'assetto del territorio;
d) da tre esperti scelti fra quelli designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;
e) da un esperto in rappresentanza della sezione regionale dell'unione province italiane.
La predetta sezione ridotta è costituita dal Presidente della Giunta, contemporaneamente alla nomina dei componenti la I sezione, per quattro periodi semestrali, in modo da assicurare la presenza, in turno semestrale, di ognuno dei componenti della I sezione; alla stessa si applicano tutte le disposizioni contenute nella presente legge, concernenti il funzionamento del comitato consultivo regionale.

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