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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 33
La I sezione del comitato esprime parere:
a) sui piani regolatori generali e relative varianti, comprese quelle a procedimenti speciali, in quanto connessi ad insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;
b) sull'estensione dei piani regolatori intercomunali;
c) sui piani urbanistici delle Comunità montane;
d) sull'elenco dei comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore generale;
e) sui piani regolatori intercomunali e relative varianti;
f) sui piani territoriali paesistici e relative varianti;
g) sulle domande di licenza edilizia in deroga ai piani regolatori generali, ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, nonchè sulle varianti in materia di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, comunque previste dalle vigenti leggi;
h) sui regolamenti edilizi, sui programmi di fabbricazione e loro varianti;
i) sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ove comportino varianti ai piani regolatori generali od ai piani di fabbricazione;
l) sulle materie di cui all'art. 29 ed al II comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno.
m) sui piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;

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