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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 35
La II sezione del comitato esprime parere:
a) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza di enti locali a favore delle quali sia stata disposta la concessione di contributi regionali, a richiesta del Consiglio regionale, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 21 - lettera d);
b) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con o senza il contributo regionale, a richiesta degli enti attuatori, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 25 - terzo comma;
c) sui progetti delle opere previste nel precedente art. 21 - lettera f), nei casi ivi contemplati;
d) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, ove di competenza regionale, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di dette derivazioni;
e) sulla classificazione e declassificazione di strade, ove i relativi provvedimenti siano di competenza regionale;
f) sui progetti di qualsiasi opera pubblica nei cui riguardi le leggi regionali richiedano il parere della sezione del comitato. In tal caso alle sedute della sezione interverranno, come membri effettivi, collaboratori regionali ed esperti secondo quanto disposto dalle singole leggi regionali.
g) sui progetti - anche di variante e suppletivi - relativi ad opere di competenza diretta della Regione, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione, nei casi previsti dal precedente articolo 21 - lettera c);

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