LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18
RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865
ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8
- DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975
Art. 36
Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 12 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8
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Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti sono espletate dagli assessorati competenti.