Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 36
Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 12 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno.
Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti sono espletate dagli assessorati competenti.

Espandi Indice