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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 37
Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli enti locali e della legge che disciplinerà l'organizzazione degli uffici regionali e la loro sfera di competenza, gli uffici del genio civile e gli ingegneri che vi sono preposti esercitano nelle materie di cui al titolo II tutte le attività istruttorie, tecniche ed esecutive dai medesimi svolte quali organi periferici del Ministero dei Lavori Pubblici alla data del 31 marzo 1972, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge, nonchè le altre attività che saranno ad essi affidate dalla Giunta regionale o dall'assessore da questa delegato.
I predetti uffici esercitano altresì le funzioni istruttorie ed esecutive già demandate alle Sezioni autonome del genio civile OOMM, per quanto riguarda le opere portuali di cui all'art. 2 - lettere f),
L'ufficio del genio civile di Rimini esercita le proprie funzioni di competenza regionale, ivi comprese quelle relative alla materia delle acque pubpliche, nell'ambito dei comuni compresi nell'omonimo circondario e indicati all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.
Detto ufficio è posto alle dipendenze funzionali del comitato circondariale di Rimini. All'ufficio di presidenza del comitato medesimo spettano gli stessi compiti attribuiti dalla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificata dalla legge 20 luglio 1973, n. 26 Sito esterno, in ordine al personale regionale posto alle dipendenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
L'ufficio predetto continuerà comunque ad esercitare le funzioni istruttorie, tecniche ed esecutive di cui ai commi I e II del presente articolo, nonchè quelle di cui al III comma, relativamente alle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno.

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