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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 38
Il comitato consultivo regionale o le sue sezioni sono in ogni caso competenti ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, dei comitati provinciali e regionali dell'edilizia scolastica, della sovraintendenza ai monumenti, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità, nonchè quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo e collegiale, aventi sede presso qualsiasi amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti delegati disposti in base all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
I pareri dei predetti organi consultivi regionali sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi, singoli o collegiali.

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