Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 40
Gli strumenti urbanistici nonchè i progetti e gli affari, sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano già pronunciati gli organi consultivi competenti a norma della legislazione vigente, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, senza che occorra sottoporli al parere dei nuovi organi consultivi regionali.
Fino a quando gli organi consultivi regionali, previsti dall'art. 29 della presente legge, non saranno stati formalmente costituiti, il Consiglio e la Giunta regionale si avvarranno degli organi consultivi previsti dalla legislazione statale vigente.

Espandi Indice