Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Art. 42
Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, dotato di uno stanziamento di L.50.000.000.
Al finanziamento della spesa prevista dal comma precedente, l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Negli esercizi successivi al 1975 lo stanziamento necessario, ai fini dell'applicazione della presente legle, verrà determinato con legge in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Espandi Indice