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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 19

INTERVENTI PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 26 marzo 1975

Art. 4
In conformità al piano di massima di cui all'articolo 1 e tenuto conto delle occorrenze di cui all'art. 3, la Giunta sottopone annualmente al Consiglio regionale il piano degli interventi da adottare sia come spese dirette che come contributi da erogare in capitale agli enti locali.
In sede di prima applicazione, il piano riguarderà il biennio 1975- 1976 e sarà approvato contestualmente alla approvazione del piano di massima di cui all' art. 1. A tal fine è autorizzato l'impegno delle somme stanziate dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976.
La erogazione dei fondi verrà disposta con decreto del Presidente sulla base degli atti amministrativi attestanti l'avvenuta installazione ed organizzazione dei servizi di rilevazione esposti nei precedenti articoli della presente legge.
Il piano di massima, di cui all'art. 1, ed il piano stralcio per il biennio 1975 e 1976 verranno sottoposti al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1975.

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