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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 19

INTERVENTI PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI E IDRICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 26 marzo 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito del suoi compiti statutari di coordinamento e di intervento per la difesa dell'ambiente, integra l'azione di rilevamento che compete alle Province contribuendo alla costruzione di reti di monitoraggio provinciali per il rilevamento continuo e la supervisione elettronica centralizzata degli inquinamenti atmosferici e idrici.
A tal fine la Giunta propone al Consiglio regionale, sentite le amministrazioni provinciali, il piano di massima per la realizzazione progressiva delle reti suddette.
Art. 2
Per potenziare il rendimento di tali reti provinciali e per esaltarne l'efficacia previsionale ai fini dell'adozione di provvedimenti di prevenzione, la Regione provvede a collegarle con la postazione centrale regionale, concepita e predisposta per l'inserimento nella rete di controllo nazionale non appena questa sarà istituita.
Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, il centro operativo regionale viene posto a disposizione del comitato di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno.
Art. 3
La Regione è autorizzata anche ad erogare contributi per l'acquisto di stazioni mobili di rilevamento delle concentrazioni di sostanze inquinanti e per l'esecuzione di studi e ricerche sui livelli di inquinamento e sulle loro conseguenze bioecologiche.
Data la scala di utenza di tali mezzi mobili, la concessione dei contributi, di cui al comma precedente, è subordinata alla stipulazione di una convenzione per consentire l'utilizzazione delle stazioni mobili anche fuori del territorio dell'ente che ha provveduto all' acquisto.
Art. 4
In conformità al piano di massima di cui all'articolo 1 e tenuto conto delle occorrenze di cui all'art. 3, la Giunta sottopone annualmente al Consiglio regionale il piano degli interventi da adottare sia come spese dirette che come contributi da erogare in capitale agli enti locali.
In sede di prima applicazione, il piano riguarderà il biennio 1975- 1976 e sarà approvato contestualmente alla approvazione del piano di massima di cui all' art. 1. A tal fine è autorizzato l'impegno delle somme stanziate dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976.
La erogazione dei fondi verrà disposta con decreto del Presidente sulla base degli atti amministrativi attestanti l'avvenuta installazione ed organizzazione dei servizi di rilevazione esposti nei precedenti articoli della presente legge.
Il piano di massima, di cui all'art. 1, ed il piano stralcio per il biennio 1975 e 1976 verranno sottoposti al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 1975.
Art. 5
Per le finalità indicate dalla presente legge, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979 la somma annua di lire 260.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4, annesso al bilancio di previsione medesimo, in applicazione dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 marzo 1975

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