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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 22

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA D' INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 15 aprile 1975

Art. 2
La quota globale massima prevista dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per i prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli non associati ammessi al contributo regionale nel pagamento degli interessi, è elevata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, da lire 4.000.000 a lire 8.000.000.

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