Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 22

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA D'INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1
Le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 397 Sito esterno, si applicano anche sui finanziamenti previsti dalle leggi regionali vigenti, recanti provvidenze creditizie per il settore agricolo.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà provveduto, secondo i criteri di cui al precedente comma, alla modificazione con decorrenza dal 17 settembre 1974, della quota di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con le leggi regionali.

Espandi Indice