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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 22

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA D'INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

La quota globale massima prevista dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per i prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli non associati ammessi al contributo regionale nel pagamento degli interessi, è elevata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, da 2065,83 Euro a 4131,66 Euro.

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