Art. 2
(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
La quota globale massima prevista dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per i prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli non associati ammessi al contributo regionale nel pagamento degli interessi, è elevata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, da 2065,83 Euro a 4131,66 Euro.