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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 22

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA D'INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 1
Le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 397 Sito esterno, si applicano anche sui finanziamenti previsti dalle leggi regionali vigenti, recanti provvidenze creditizie per il settore agricolo.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà provveduto, secondo i criteri di cui al precedente comma, alla modificazione con decorrenza dal 17 settembre 1974, della quota di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con le leggi regionali.
Art. 2

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

La quota globale massima prevista dal terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per i prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli non associati ammessi al contributo regionale nel pagamento degli interessi, è elevata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, da 2065,83 Euro a 4131,66 Euro.
Art. 3
Lo stanziamento di lire 2.500.000.000, autorizzato per l' esercizio finanziario 1975 dall'articolo 1-lett. b) della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 2-comma I della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è elevato a L.2.950.000.000.
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo precedente, pari a lire 450.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la riduzione rispettivamente dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974:
Capitolo 27300 - meno L.350.000.000
Capitolo 29650 - meno L.16.000.000
Capitolo 29800 - meno L.60.000.000
ed il prelevamento dei seguenti fondi dello stesso bilancio:
Capitolo 48100 - meno L.10.000.000
Capitolo 75100 - meno L.14.000.000
in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell' articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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