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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 24

FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 22 aprile 1975

Art. 4
Modalità per la concessione dei contributi
Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:
a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della CTR relativa al territorio prescelto;
b) che la riduzione cartografica sia eseguita in conformità alle norme tecniche stabilite nel capitolato speciale dei lavori, di cui all'art. 2 della presente legge;
c) che i lavori siano terminati entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge;
d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad una apposita commissione della Regione nominata dal Presidente della Giunta regionale.
Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della Giunta regionale i seguenti documenti:
a) una copia della delibera di spesa;
b) due controtipi degli originali fotoincisi su pellicola elioriproducente;
c) due copie eliografiche di tutti gli " elementi " eseguiti;
d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.

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