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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 24

FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 luglio 1977 n. 32

Art. 2
Affidamento dei lavori
La Giunta regionale affiderà i lavori per la elaborazione e la realizzazione delle carte e delle foto di cui all'art. 1 della presente legge a istituti di ricerca, a studi professionali, a singoli professionisti o a ditte altamente specializzate, scelti a trattativa privata.
I soggetti incaricati procederanno all'esecuzione dei lavori in base a programmi predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale nonché in base a "Capitolati speciali dei lavori" di volta in volta predisposti dalla Giunta.
I soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 Sito esterno, ed alla osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.

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