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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 25

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 e 22 GENNAIO 1973, N. 6 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 22 aprile 1975

Art. 1
L'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, è così sostituito:
" L'indennità di carica e l'indennità di presenza spettano ai consiglieri regionali la cui elezione sia convalidata a norma dell'articolo 17 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108. La corresponsione dell'indennità di carica e dell' indennità di presenza decorre, per i consiglieri regionali, dalla data della proclamazione e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento. Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità di carica e l'indennità di presenza sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. Gli assegni integrativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8

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