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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 25

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 e 22 GENNAIO 1973, N. 6 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 22 aprile 1975

Art. 3
All'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
" Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma precedente, la frazione di anno si computa come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età: in tal caso le aliquote percentuali di cui all'articolo 11 sono ridotte di tre punti per ogni anno di anticipazione, anche ai fini della determinazione dell'assegno di riversibilità ".

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