LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 25
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 e 22 GENNAIO 1973, N. 6 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 22 aprile 1975
Art. 4
All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, dopo le parole " sessantesimo anno di età " sono aggiunte le parole " salva la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno, a norma dell'articolo 4, terzo comma ".