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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 25

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 e 22 GENNAIO 1973, N. 6 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 22 aprile 1975

Art. 6
Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di riversibilità, a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'articolo 17 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.
Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza integrato: il diritto all'assegno di riversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

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