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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 25

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 OTTOBRE 1972, N. 8 e 22 GENNAIO 1973, N. 6 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 22 aprile 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, è così sostituito:
" L'indennità di carica e l'indennità di presenza spettano ai consiglieri regionali la cui elezione sia convalidata a norma dell'articolo 17 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108. La corresponsione dell'indennità di carica e dell' indennità di presenza decorre, per i consiglieri regionali, dalla data della proclamazione e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento. Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità di carica e l'indennità di presenza sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. Gli assegni integrativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8
Art. 2
L'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:
" Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato con la partecipazione di un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno all'ufficio stesso. Il fondo è alimentato: a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica; b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa; c) dagli interessi maturati sulle somme del fondo dai frutti degli investimenti, nonchè dagli altri proventi patrimoniali comunque spettanti al fondo. Il bilancio del fondo è allegato, come gestione speciale, al bilancio annuale consuntivo del Consiglio regionale ".
Art. 3
All'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:
" Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma precedente, la frazione di anno si computa come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età: in tal caso le aliquote percentuali di cui all'articolo 11 sono ridotte di tre punti per ogni anno di anticipazione, anche ai fini della determinazione dell'assegno di riversibilità ".
Art. 4
All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, dopo le parole " sessantesimo anno di età " sono aggiunte le parole " salva la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno, a norma dell'articolo 4, terzo comma ".
Art. 5
Art. 6
Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di riversibilità, a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'articolo 17 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.
Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza integrato: il diritto all'assegno di riversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.
Art. 7
Le modifiche e le integrazioni apportate con la presente legge alle leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 8 e 22 gennaio 1973, n. 6, hanno effetto dall'1 dicembre 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 aprile 1975

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