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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975

Art. 10
All'erogazione dei contributi in capitale la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 50 per cento previa produzione da parte degli enti beneficiari dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 30 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 20 per cento in sede di approvazione degli atti di collaudo. Da tali atti dovrà risultare, in particolare, che l'impianto realizzato è in grado di ben funzionare nel rispetto degli indici previsti dal precedente articolo 4.

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