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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975

Art. 12
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvederà ad iscrivere appositi capitoli sugli stati di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1975, dotati di uno stanziamento la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante la accensione di mutui passivi per pari importo.
Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui al precedente comma, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la Regione Emilia - Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spese a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma del presente articolo.

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