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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975

Art. 4
Gli impianti di cui al precedente articolo 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.
L'apporto inquinante di ciascun utente non potrà superare i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti per il BOD 5 e non dovrà compromettere il buon funzionamento degli impianti stessi.
Ugualmente, i liquami all'uscita degli impianti di depurazione dovranno garantire valori di BOD 5 non superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali.

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