LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975
Art. 4
Gli impianti di cui al precedente articolo 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.
L'apporto inquinante di ciascun utente non potrà superare i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti per il BOD 5 e non dovrà compromettere il buon funzionamento degli impianti stessi.
Ugualmente, i liquami all'uscita degli impianti di depurazione dovranno garantire valori di BOD 5 non superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali.