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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975

Art. 5
Ove l'impianto sia utilizzato per il trattamento di liquami di origine non domestica, il relativo progetto dovrà evidenziare il diverso dimensionamento derivante dalla presenza di altri tipi di scarico (industriali, anche a carattere zooagrario, e artigianali), con particolare riguardo alle quantità e qualità delle acque pretrattate, e la conseguente incidenza sul costo totale dell'opera.
La spesa corrispondente a tale maggiore incidenza non sarà ammessa al contributo regionale e dovrà far carico agli utenti interessati.
A tal fine dovranno essere stipulate, tra gli enti attuatori e gli utenti di cui sopra, apposite convenzioni che dovranno disciplinare e prevedere:
1) copertura finanziaria della maggior spesa occorrente, da ripartire tra gli utenti stessi in proporzione al grado di utilizzazione degli impianti ed al carico di inquinamento prodotto;
2) assunzione a carico di detti utenti di quote della spesa complessiva necessaria per la gestione degli impianti stessi, proporzionalmente ripartite come al precedente punto 1);
3) impegno da parte degli utenti, di cui sopra, a provvedere a proprio carico alle opere di pretrattamento delle acque di scarico ai fini indicati nel 2 comma dell'art. 4.

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