LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975
Art. 6
Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli enti interessati dovranno presentare alla Giunta regionale, entro termini dalla stessa stabiliti, apposita domanda corredata da:
1) progetto di massima dell'opera, dal quale dovranno essere desumibili le caratteristiche dell' impianto e la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
2) preventivo di spesa e piano finanziario, con particolare riferimento alle previsioni di cui al precedente articolo 5.