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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975

Art. 6
Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli enti interessati dovranno presentare alla Giunta regionale, entro termini dalla stessa stabiliti, apposita domanda corredata da:
1) progetto di massima dell'opera, dal quale dovranno essere desumibili le caratteristiche dell' impianto e la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
2) preventivo di spesa e piano finanziario, con particolare riferimento alle previsioni di cui al precedente articolo 5.

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