Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975

Art. 8
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammessi al contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali attuatori ed approvati dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.
Tali progetti, ai fini dell'approvazione della Giunta, dovranno essere corredati delle convenzioni di cui al precedente articolo 5, stipulate tra gli enti interessati e le particolari categorie di utenti previste nello stesso articolo.
L'approvazione dei progetti esecutivi implica la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e indifferibilità delle relative opere.

Espandi Indice