LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 aprile 1975
Art. 9
La Giunta ed il Consiglio regionale hanno facoltà di procedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, ad avvenuta approvazione della presente legge, anche in pendenza dell'emanazione delle disposizioni legislative e del perfezionamento dei mutui di cui al successivo articolo 12.