Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/05/2007 | ||
2. | 26/03/1990 | ||
3. | 12/07/1984 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento e ampliamento d'impianti per la depurazione delle acque reflue urbane, ivi comprese le opere necessarie per assicurare la funzionalità degli impianti stessi, con le modalità di cui ai commi ed articoli seguenti.
L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore di Comuni e loro Consorzi di contributi in capitale fino al 90% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.
L'entità del contributo sarà commisurata alla reale capacità degli enti attuatori di finanziare con mezzi propri la quota di spesa non coperta dal contributo medesimo e potrà essere elevata fino al 100% nei casi di assoluta, comprovata impossibilità degli enti stessi a reperire i mezzi di cui sopra.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".