Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/05/2022 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
(sostituito da art. 8 L.R. 15 novembre 1976 n. 47)
All'erogazione dei contributi in capitale, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".