Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/01/1970 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985
LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26
INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Gli impianti di cui al precedente articolo 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.
L'apporto inquinante di ciascun utente non potrà superare i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti per il BOD 5 e non dovrà compromettere il buon funzionamento degli impianti stessi.
Ugualmente, i liquami all'uscita degli impianti di depurazione dovranno garantire valori di BOD 5 non superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".