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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato01/01/1970

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 novembre 1976 n. 47

Art. 4
Gli impianti di cui al precedente articolo 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.
L'apporto inquinante di ciascun utente non potrà superare i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti per il BOD 5 e non dovrà compromettere il buon funzionamento degli impianti stessi.
Ugualmente, i liquami all'uscita degli impianti di depurazione dovranno garantire valori di BOD 5 non superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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