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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato29/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1985

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 novembre 1976 n. 47

Art. 8
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammessi al contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali attuatori ed approvati dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.
Tali progetti, ai fini dell'approvazione della Giunta, dovranno essere corredati delle convenzioni di cui al precedente articolo 5, stipulate tra gli enti interessati e le particolari categorie di utenti previste nello stesso articolo.
L'approvazione dei progetti esecutivi implica la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle relative opere.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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