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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 maggio 1975, n. 27

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 9 maggio 1975

Art. 3
Caratteristiche architettoniche ed urbanistico - residenziali
Gli appartamenti polifunzionali devono essere realizzati su area posta sul territorio del Comune richiedente o, comunque, sul territorio del consorzio per i servizi sociali e sanitari cui partecipi il Comune stesso.
Gli appartamenti, di cui al precedente articolo, sono preferibilmente inseriti in complessi residenziali.
I Comuni possono realizzare gli appartamenti polifunzionali, di cui alla presente legge, in accordo con gli Istituti Autonomi per le Case Popolari( IACP), là dove detti enti abbiano in corso l'elaborazione di piani di edilizia residenziale.
La collocazione urbanistico - residenziale deve favorire l'insediamento sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi sociali o, comunque, facilitare continui interscambi e rapporti tra la comunità dell'appartamento ed il circostante contesto sociale.
Gli appartamenti devono essere altresì dotati di strutturazione funzionale di accesso ad interno privo di barriere architettoniche, per renderli usufruibili anche da cittadini affetti da insufficienza motoria.
La superficie di ciascun appartamento non deve essere complessivamente inferiore a circa mq 50 nè superiore a mq 180.

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