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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 maggio 1975, n. 27

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 9 maggio 1975

Art. 5
Programmazione degli interventi
I consorzi per i servizi sociali e sanitari, entro il 31 marzo di ogni anno e, per l'anno 1975, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale il programma degli interventi da realizzarsi nel loro territorio evidenziando esigenze e possibilità di riconvertire altre risorse ai medesimi fini, e di garantire una adeguata gestione delle strutture che si intendano realizzare.
Il programma, con gli allegati di cui al successivo art. 6, deve essere altresì inviato alle amministrazioni provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento ed esprimono, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma stesso, il proprio parere sulle iniziative proposte;
per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7 - lettera b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti, di cui al comma precedente, per i consorzi costituiti fra Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, e l'amministrazione provinciale di Forlì.
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma annuale degli interventi tesi a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, indicando l'ente beneficiario del contributo regionale e la quota a carico della Regione.

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