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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 maggio 1975, n. 27

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 9 maggio 1975

Art. 9
Vincolo di destinazione
Gli immobili, per i quali sono concessi i contributi di cui alla presente legge, sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.
Il vincolo, di cui al precedente comma, viene trascritto, a cura e spesa dei beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Ogni mutamento nella destinazione dell'immobile, rispetto a quella per la quale è stato concesso il contributo, deve essere formalmente approvato dal consorzio per i servizi sociali e sanitari.
I contributi, erogati in forza della presente legge, sono cumulabili con altri erogati eventualmente da enti pubblici o privati, fermo restando che la proprietà dell'immobile è comunque sempre riservata al comune assegnatario.

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