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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 maggio 1975, n. 27

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 9 maggio 1975

Parte FINANZIARIA
Art. 10
Autorizzazione di spesa
Per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L.1.000.000.000.
Art. 11
Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 10, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.1.000.000.000.
Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensive dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 160.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L.160.000.000 la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975:
a) quanto a L.150.000.000, pari alla quota di interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione di quell' esercizio;
b) quanto a L.10.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 6 annesso al bilancio di previsione di quell' esercizio.
Art. 12
Finanziamento della legge negli esercizi successivi
Per gli interventi che la Regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1975, le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse, di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
Art. 13
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento
Cap.19100 mutui per il finanziamento di contributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali.(cni) - (titolo V - categoria 1a - rubrica 3a)
L.1.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento
Cap.20700 interessi e spese sui mutui per il finanziamento di contributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (cni) - (titolo I - sezione 3a - categoria 5a - rubrica 10a)
L.150.000.000
Cap.65600contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (cni) - (titolo II - sezione 3a - categoria 11a - rubrica 1a)
L.1.000.000.000
Cap.78610 quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di contributi ai Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali(cni) - (titolo III - rubrica 4a)
L.10.000.000
Totale variazioni in aumento: L.1.160.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.79100 fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione per la copertura finanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui passivi e prestiti in esso autorizzati.
L.10.000.000
I capitoli iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975 coi numeri 20700 e 78610 sono aggiunti all'elenco n. 1 " Spese obbligatorie e d' ordine " annesso al bilancio di previsione medesimo.

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