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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 maggio 1975, n. 27

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO ED IL RIATTAMENTO DI APPARTAMENTI POLIFUNZIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 9 maggio 1975

INDICE

Art. 2 - Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali
Art. 3 Caratteristiche architettoniche ed urbanistico - residenziali
Art. 4 - Criteri di gestione
Art. 5 - Programmazione degli interventi
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 7 - Assegnazione dei contributi
Art. 8 - Erogazione dei contributi
Art. 9 - Vincolo di destinazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito delle iniziative proprie e di quelle promosse dagli enti locali, tese alla concreta realizzazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini ed in attuazione degli impegni assunti dallo Statuto regionale, contribuisce a creare le condizioni che favoriscano la permanenza del cittadino nell'ambito della comunità di appartenenza, promuovendone il processo di deistituzionalizzazione ed il mantenimento di normali condizioni di vita nel tessuto delle proprie relazioni familiari e sociali.
In attuazione delle finalità di cui al precedente comma è predisposto un piano di finanziamento, da realizzare a partire dal 1975, per la costruzione, il riattamento e l'acquisto di alloggi polifunzionali idonei ad ospitare cittadini residenti nei Comuni del territorio regionale, considerati individualmente e nelle formazioni sociali organizzate quale la famiglia o il gruppo organicamente costituito per riconosciute finalità di recupero sociale.
Art. 2
Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali
La Regione favorisce la costruzione, l'acquisto, il riattamento di appartamenti polifunzionali mediante l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di Comuni, fino alla concorrenza massima del 90% della spesa ammessa a contributo.
L'utenza degli appartamenti polifunzionali, quali strumenti alternativi al ricovero in istituto, è riservata ai sottoelencati cittadini:
a) minori, compresi gli handicappati, i quali si trovino in stato di abbandono morale o materiale, temporaneo o permanente, previo assenso dell'esercente la patria potestà;
b) minori, compresi gli handicappati, in stato di bisogno, con il nucleo familiare naturale o affidatario;
c) anziani, inabili o autosufficienti, in stato di abbandono morale o materiale.
L'utenza può essere estesa ad altri cittadini che versino in analoghe condizioni di abbandono morale o materiale, in particolare a cittadini dimessi da istituzioni di ricovero.
Art. 3
Caratteristiche architettoniche ed urbanistico - residenziali
Gli appartamenti polifunzionali devono essere realizzati su area posta sul territorio del Comune richiedente o, comunque, sul territorio del consorzio per i servizi sociali e sanitari cui partecipi il Comune stesso.
Gli appartamenti, di cui al precedente articolo, sono preferibilmente inseriti in complessi residenziali.
I Comuni possono realizzare gli appartamenti polifunzionali, di cui alla presente legge, in accordo con gli Istituti Autonomi per le Case Popolari( IACP), là dove detti enti abbiano in corso l'elaborazione di piani di edilizia residenziale.
La collocazione urbanistico - residenziale deve favorire l'insediamento sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi sociali o, comunque, facilitare continui interscambi e rapporti tra la comunità dell'appartamento ed il circostante contesto sociale.
Gli appartamenti devono essere altresì dotati di strutturazione funzionale di accesso ad interno privo di barriere architettoniche, per renderli usufruibili anche da cittadini affetti da insufficienza motoria.
La superficie di ciascun appartamento non deve essere complessivamente inferiore a circa mq 50 nè superiore a mq 180.
Art. 4
Criteri di gestione
Gli enti assegnatari del contributo garantiscono la gestione degli appartamenti polifunzionali direttamente o mediante convenzione con altri enti che operano nel settore socio - sanitario.
In detta convenzione devono essere stabilite le modalità di gestione degli appartamenti, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge.
Art. 5
Programmazione degli interventi
I consorzi per i servizi sociali e sanitari, entro il 31 marzo di ogni anno e, per l'anno 1975, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale il programma degli interventi da realizzarsi nel loro territorio evidenziando esigenze e possibilità di riconvertire altre risorse ai medesimi fini, e di garantire una adeguata gestione delle strutture che si intendano realizzare.
Il programma, con gli allegati di cui al successivo art. 6, deve essere altresì inviato alle amministrazioni provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento ed esprimono, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma stesso, il proprio parere sulle iniziative proposte;
per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7 - lettera b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il comitato circondariale di Rimini esercita i compiti, di cui al comma precedente, per i consorzi costituiti fra Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, e l'amministrazione provinciale di Forlì.
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma annuale degli interventi tesi a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, indicando l'ente beneficiario del contributo regionale e la quota a carico della Regione.
Art. 6
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dei Comuni, per l'ammissione a contributo, devono essere indirizzate al presidente del consorzio per i servizi sociali e sanitari di appartenenza.
I Comuni non consorziati possono inviare la domanda al presidente del limitrofo consorzio per i servizi sociali e sanitari.
Le domande devono essere corredata da:
- atto deliberativo che approva l'intervento ed il relativo piano finanziario dell'opera da realizzare, riattare
od acquistare;
- relazione sulle modalità organizzative della gestione;
- progetto di massima dell'opera da realizzare, riattare od acquistare.
Le domande, relative ad opere da finanziarsi sull' esercizio 1975, devono pervenire ai presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande, facenti carico agli esercizi successivi, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande, per iniziative non finanziate totalmente o parzialmente nell'esercizio di riferimento, concorrono alla formulazione del piano annuale degli esercizi successivi di validità della presente legge.
Art. 7
Assegnazione dei contributi
I consorzi per i servizi sociali e sanitari approvano il piano annuale di assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere devono essere ultimate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli acquisti.
Qualora il contributo sia riferito alla costruzione o al riattamento di locali, l'erogazione dello stesso agli enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti modalità:
a) primo acconto, pari al 30% dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori previsti nel progetto approvato;
b) secondo acconto, pari al 60% dell'importo del contributo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
c) 10% in sede di approvazione degli atti di collaudo.
Il contributo, qualora sia riferito all'acquisto di locali, viene erogato in sede di stipula del contratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art. 8
Erogazione dei contributi
I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere, del riadattamento o dell'acquisto.
Ai fini dell'erogazione dei contributi sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dei presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, sia in conto competenze che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel riparto di cui all'art. 5 della presente legge.
I presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministrativi.
Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria dei consorzi per i servizi sociali e sanitari.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli artt. dal n. 56 al n. 61, compresi, del RD 18 novembre 1923 n. 2240 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Regione Emilia - Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura proporzionale alla spesa accertata.
Art. 9
Vincolo di destinazione
Gli immobili, per i quali sono concessi i contributi di cui alla presente legge, sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.
Il vincolo, di cui al precedente comma, viene trascritto, a cura e spesa dei beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Ogni mutamento nella destinazione dell'immobile, rispetto a quella per la quale è stato concesso il contributo, deve essere formalmente approvato dal consorzio per i servizi sociali e sanitari.
I contributi, erogati in forza della presente legge, sono cumulabili con altri erogati eventualmente da enti pubblici o privati, fermo restando che la proprietà dell'immobile è comunque sempre riservata al comune assegnatario.
Parte FINANZIARIA
Art. 10
Autorizzazione di spesa
Per la concessione dei contributi in capitale, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L.1.000.000.000.
Art. 11
Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 10, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.1.000.000.000.
Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensive dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 160.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L.160.000.000 la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975:
a) quanto a L.150.000.000, pari alla quota di interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione di quell' esercizio;
b) quanto a L.10.000.000, pari alla quota di capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 79100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 6 annesso al bilancio di previsione di quell' esercizio.
Art. 12
Finanziamento della legge negli esercizi successivi
Per gli interventi che la Regione effettuerà in applicazione della presente legge negli esercizi successivi al 1975, le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di finanziamento, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali, da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio di ciascun esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse, di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi medesimi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
Art. 13
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
a) Variazioni in aumento
Cap.19100 mutui per il finanziamento di contributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali.(cni) - (titolo V - categoria 1a - rubrica 3a)
L.1.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento
Cap.20700 interessi e spese sui mutui per il finanziamento di contributi a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (cni) - (titolo I - sezione 3a - categoria 5a - rubrica 10a)
L.150.000.000
Cap.65600contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (cni) - (titolo II - sezione 3a - categoria 11a - rubrica 1a)
L.1.000.000.000
Cap.78610 quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di contributi ai Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali(cni) - (titolo III - rubrica 4a)
L.10.000.000
Totale variazioni in aumento: L.1.160.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.79100 fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione per la copertura finanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui passivi e prestiti in esso autorizzati.
L.10.000.000
I capitoli iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1975 coi numeri 20700 e 78610 sono aggiunti all'elenco n. 1 " Spese obbligatorie e d' ordine " annesso al bilancio di previsione medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 maggio 1975

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