LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28
PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, nelle materie di sua competenza, eroga la somma di L. 900.000.000 in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, per contributi da corrispondersi a pescatori residenti nella regione e alle imprese di pesca che risultino iscritti negli appositi registri di cui agli artt. 9, 10, 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , alle cooperative di pescatori, a consorzi di cooperative, a enti nonché ad associazioni esercenti la pesca o l'acquicoltura, per il finanziamento di iniziative destinate allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività ittiche.