LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28
PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975
Art. 10
All'onere di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1975, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione 1974 e riportato nell'esercizio 1975 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 .