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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Art. 3
Al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre previste dal programma regionale di sviluppo necessario sostegno tecnologico e sperimentale, anche in funzione della progettazione di cui alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 20, la Regione è autorizzata a finanziare iniziative di studio, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentano il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto.

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