LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28
PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici, in collaborazione con enti pubblici ed imprese a partecipazione statale, cooperative e loro consorzi, sulla base di idonei programmi di attività.