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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici, in collaborazione con enti pubblici ed imprese a partecipazione statale, cooperative e loro consorzi, sulla base di idonei programmi di attività.

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