LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28
PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975
Art. 5
Per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, i fondi a disposizione della presente legge vengono così ripartiti:
L. 190 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettera c); |
L. 40 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettere a), b), d); |
L. 60 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 3; |
L. 10 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 4. |