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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Art. 5
Per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, i fondi a disposizione della presente legge vengono così ripartiti:
L. 190 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettera c);
L. 40 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettere a), b), d);
L. 60 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 3;
L. 10 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 4.

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