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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Art. 6
L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti all'art. 9 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:
15% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a), b);
40% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera c);
30% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera d);
80% per le iniziative di cui all'art. 3;
60% per le iniziative di cui all'art. 4.
Non sarà ammessa a contributo la parte di spesa per la quale il richiedente abbia già ottenuto contributi a carico di altri enti.
In ogni caso saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato di altre forme di finanziamento.

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