LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28
PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975
Art. 7
Le domande di contributo, corredate di piano finanziario e di relazione illustrativa delle iniziative, nonché, nel caso di operazioni concernenti immobili, di progetto, di relazione tecnica e computo metrico estimativo, vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno finanziario 1975 ed entro il 30 aprile per gli anni finanziari 1976 e 1977.
Le domande di contributo per iniziative in corso di attuazione sono ammissibili solo per l'esercizio 1975, purché i lavori abbiano avuto inizio o gli acquisti siano stati perfezionati dopo il 31 dicembre 1974.